Un punto di svolta fondamentale si ebbe nel 1447. Il primo agosto di quell’anno, infatti, il re di Napoli Alfonso I d’Aragona emanò una prammatica che regolamentava la transumanza e istituiva la Dogana della mena delle pecore di Puglia. L’obiettivo era chiaramente quello di creare nuove entrate per il Regno, valorizzando un’istituzione e una pratica secolari.
La Corona di Napoli possedeva infatti, in Puglia – e in particolare nel Tavoliere –, vaste distese di terre demaniali inutilizzate a fini agricoli, a causa della scarsa fertilità del suolo, della presenza di paludi e, soprattutto, della bassa densità abitativa. Al momento dell’istituzione della Dogana, la Corona si preoccupò inoltre di acquisire tutti i terreni compresi tra l’Abruzzo e la Puglia che erano tradizionalmente utilizzati per la transumanza. Queste terre, divenute demaniali, con una larghezza di 60 passi Napoletani (111 metri) costituirono da allora la spina dorsale del sistema transumante: i tratturi. Al momento dell'abolizione della transumanza, nell'800 se ne contavano cinque principali di lunghezza compresa tra i 120 e i 240 km:
- Castel di Sangro - Lucera
- Pescasseroli - Candela
- Celano - Foggia
- Centurelle - Montesecco
- L'aquila - Foggia (il cosiddetto Tratturo Magno)
Oltre a questi vi erano una serie di tratturelli e di bracci che fungevano da raccordo tra gli stessi o con i pascoli invernali: in totale si contavano un centinaio di direttrici, un intero sistema viaro destinato alle pecore transumanti!
La Dogana di Foggia divenne rapidamente un’istituzione molto potente, chiamata a occuparsi di numerosi ambiti: dall’amministrazione della giustizia, alla riscossione dei pagamenti, dalla manutenzione dei tratturi, alla gestione della grande fiera mercantile di Foggia. È proprio grazie alla ricchissima documentazione prodotta dalla Dogana che oggi possiamo ricostruire in dettaglio la storia della transumanza fino alla sua abolizione.
La prammatica reale fissava regole precise. La transumanza diventava obbligatoria per tutti i pastori che possedevano più di 20 capi di pecore di razza gentile. In cambio, ai pastori venivano concesse numerose facilitazioni: forti sconti sull’acquisto di farina, olio, vino e sale (quest’ultimo fondamentale nella pratica pastorale, poiché somministrato alle pecore per prevenire malattie e tradizionalmente molto costoso) e esonero (o comunque riduzione) delle tasse di vendita dei loro prodotti. Inoltre, i pastori erano liberi di migrare tra Abruzzo e Puglia essendo esentati da ogni tipo di gabella. Fino a quel momento, infatti, erano stati costretti a pagare dazi e pedaggi per attraversare le terre baronali. Il re li prendeva di fatto sotto la propria protezione: in cambio del pagamento della fida, li esonerava da qualsiasi altra imposizione fiscale verso terzi.
Alfonso I istituì anche un foro legale dedicato esclusivamente ai pastori transumanti: essi erano quindi soggetti a una giurisdizione distinta da quella degli altri sudditi. L’intento era quello di tutelarli contro soprusi e prepotenze, permettendo loro di svolgere il mestiere senza interferenze baronali. Furono nominati dei giudici doganali, spesso con preparazione insufficiente e non di rado schierati a favore dei pastori. Istituzioni simili esistevano già in altre regioni interessate dalla transumanza, come Spagna, Toscana e Lazio; la novità del Regno di Napoli stava però nell’ampiezza delle competenze attribuite ai giudici doganali, che non si limitavano ai controversi legati alla transumanza, ma potevano trattare qualsiasi tipo di reato, compreso l’omicidio.
Sebbene l’istituzione del foro dedicato fosse lodevole nelle intenzioni, nel lungo periodo produsse effetti distorsivi. Accadeva, ad esempio, che personaggi ricchi e potenti, senza alcun legame con la pastorizia, dichiarassero fittiziamente di possedere 20 pecore gentili e pagassero la relativa fida, allo scopo di sottrarsi alla giustizia ordinaria. La coesistenza di due sistemi giudiziari generò inoltre tensioni tra i magistrati: i giudici ordinari, retribuiti tramite le spese processuali a carico delle parti, vedevano diminuire i propri introiti e cercavano di arrogarsi cause che coinvolgessero i cosiddetti finti pastori, ossia coloro che pagavano la fida pur non possedendo alcuna pecora. La risposta era però sempre la stessa: chi pagava la fida era considerato a tutti gli effetti un pastore e pertanto soggetto alla giurisdizione doganale.
I vantaggi concessi ai pastori furono tali che, nell’arco di appena cinque anni, il numero delle pecore transumanti raddoppiò, raggiungendo quasi un milione di capi e mettendo in crisi il sistema doganale: i terreni demaniali disponibili non erano più sufficienti a soddisfare la domanda. La corona fu allora costretta ad affittare ulteriori terreni dalla Chiesa, dai baroni e dalle Università, cioè dalle municipalità cittadine. Nel corso dei secoli, il numero di capi transumanti oscillò intorno a questo valore, scendendo a circa 600.000 nei periodi di crisi — soprattutto in caso di epidemie — e salendo fino a 1.500.000 nei periodi più favorevoli.
Glossario
Dogana della mena delle pecore di Puglia / Dogana di Foggia
Istituzione creata nel 1447 dal re Alfonso I d’Aragona per regolamentare la transumanza e riscuotere tasse sui pastori transumanti.
Transumanza
Migrazione stagionale delle greggi dalle zone montane dell’Abruzzo ai pascoli invernali della Puglia (Tavoliere).
Tavoliere
Ampia pianura in Puglia, destinata al pascolo invernale delle pecore transumanti.
Tratturi
Corridoi erbosi di larghezza fissa (60 passi napoletani / 111 metri) utilizzati per il transito delle greggi tra Abruzzo e Puglia.
Tratturelli / Bracci
Percorsi secondari collegati ai tratturi principali, per raccordare i pastori ai pascoli o ad altri tratturi.
Fida
Tassa versata dai pastori per ottenere agevolazioni sul transito e sulla vendita dei prodotti derivati dalla transumanza.
Foro legale dedicato / Giudici doganali
Giurisdizione speciale istituita per tutelare i pastori transumanti contro soprusi e prepotenze, con competenze anche su reati più gravi.
Pecore gentili
Pecore pregiate, soggette a regolamentazioni specifiche per la transumanza.
Università (municipalità)
Enti locali che gestivano terreni e pascoli comunali e li affittavano ai pastori.
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